Il Decreto Agosto (DL n. 104/2020), all’art. 112, dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque, il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

l limite di esenzione di euro 258,23, aumentato a euro 516,46 per il 2020, è fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR e trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2020, si segnalano:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto concessa ad uso promiscuo,
  • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato,
  • i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

 

 

Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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