L’articolo 12, commi 9-11 del DL n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori”) contiene le seguenti previsioni.

Preclusioni

Fino al 31 gennaio 2021 prosegue il “blocco dei licenziamenti”, restando precluso:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4,5e 24 della Legge n. 223/1991);
  • la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (di cui all’articolo 3 della Legge n. 604/1966).

Sospensioni

Fino al 31 gennaio 2021 continuano a rimanere sospese:

  • le procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso (di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966).

Eccezioni

Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI);
  • ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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