Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto “Ristori”), all’articolo 12, introduce ulteriori sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e, in base alla perdita o meno di fatturato risultante dal raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre del 2019, comportano il pagamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

 

Destinatari del nuovo blocco di sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD introdotte dal DL “Ristori” sono i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Si tratta, in particolare, di:

  • datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’ 1, comma 2, DL n. 104/2020(si tratta della seconda tranche di nove settimane delle diciotto complessive concesse dal Decreto “Agosto”) e decorso il periodo autorizzato;

Il ricorso alle nuove sei settimane di ammortizzatore sociale presuppone, dunque, che siano già state autorizzate interamente le ulteriori nove settimane relative alla seconda tranche delle diciotto settimane complessive concesse dal DL n. 104/2020 e sia decorso il periodo autorizzato.

  • datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, a titolo di esempio, di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie per i quali il DPCM 24 ottobre 2020 ha imposto l’apertura tra le ore 5.00 e fino alle 18.00, nonché di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali per i quali il provvedimento ha disposto la sospensione dell’attività (fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

 

Con riferimento a tale periodo (16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021), le sei settimane in oggetto costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1, DL n. 104/2020 (dunque, periodi riferiti alle diciotto settimane concesse dal Decreto “Agosto”), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal DL n. 137/2020.

 

Analogamente a quanto previsto dal DL n. 104/2020 limitatamente alla seconda tranche di nove settimane delle diciotto complessive riconosciute dallo stesso, anche le sei settimane introdotte dal DL n. 137/2020 comportano, per i datori di lavoro che ne beneficiano, il pagamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

Nello specifico, il contributo addizionale è pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che

  • hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%,
  • hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019,
  • appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Per accedere alle sei settimane di trattamento, il datore di lavoro (per il tramite del proprio consulente del lavoro) deve presentare domanda di concessione all’INPS, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del DPR n. 445/2000, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’Istituto autorizza i trattamenti e, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

In mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%.

L’Istituto effettuerà le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche avvalendosi dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne i termini di presentazione, rimane confermato che anche le domande di trattamento relative alle sei settimane concesse dal DL n. 137/2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti.

 

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