L’Inps, con messaggio n° 3871 del 23 ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori in quarantena aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’Istituto ricorda che, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa, vige l’equiparazione della quarantena alla malattia. La tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento della tutela prevista per la cosiddetta “quarantena”, il lavoratore deve produrre idoneo certificato attestante il periodo di isolamento disposto, contenente l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’ASL. In caso di mancanza di questi dati all’atto del rilascio del certificato, gli stessi devono essere forniti all’Istituto, da parte del lavoratore, a mezzo dei consueti canali di comunicazione.

Il comma 2 dell’art. 26 riserva una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita: per questi, infatti, il periodo di isolamento è equiparato a degenza ospedaliera.

Infine, il comma 6 dell’articolo 26 precisa che la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

Siccome lo studio ha il dovere di indicare all’Inps il motivo dell’assenza (Quarantena, malattia accertata da Covid-19, assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie) e nei certificati medici, per motivi di Privacy, non viene indicata la causale, chiediamo all’azienda che ne sia a conoscenza, di comunicarci se il certificato di malattia si riferisce a tali fattispecie.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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