L’INPS, con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID-19, previsto dall’art. 5 del DL n. 111/2020, da parte dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica:

  • del figlio convivente e minore di anni quattordici,
  • disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico,
  • per periodi ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il congedo in oggetto può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non nei medesimi giorni, nei casi in cui gli stessi non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e, comunque, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

DESTINATARI

Per espressa previsione dell’art. 5 del DL n. 111/2020, possono avvalersi del congedo COVID-19 per quarantena scolastica i soli genitori lavoratori dipendenti.

Risultano, pertanto, esclusi i genitori lavoratori autonomi nonché i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS (ad esempio, co.co.co.).

Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

 

REQUISITI PER LA FRUIZIONE

Per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni quattordici;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’ 5 del DL n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

 

DURATA

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica può essere fruito per periodi ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Nell’ipotesi in cui vi siano più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso figlio o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene, comunque, corrisposta un’unica indennità.

Il congedo può essere richiesto:

  • per tutto il periodo di quarantena ovvero
  • per una parte dello stesso.

Laddove sussista il diritto, a tale congedo, in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella relativa fruizione.

L’INPS evidenzia che:

  • è possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio relativamente alle giornate di congedo non fruite,
  • non è possibile annullare domande del congedo in oggetto per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

 

INDENNITÀ SPETTANTE

Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’indennità è erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto. In tale ultima ipotesi, l’indennità costituisce, comunque, reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti.

 

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