Il DL n.104/2020 (c.d. Decreto Agosto), all’ art. 97, interviene nuovamente in materia di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, a seguito dell’emergenza da COVID-19, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 a favore di numerosi operatori nazionali (sulla base dell’appartenenza a particolari settori produttivi ovvero della riduzione di fatturato rispetto all’anno 2019, ecc.), stabilendo che:

in alternativa alla possibilità, già prevista, di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o rateizzazione dell’intero importo sospeso, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari valore, con il versamento della prima rata entro la medesima data (16 settembre 2020), i soggetti interessati potranno optare per il versamento

  • di un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la medesima data (16 settembre 2020);
  • del restante 50% delle somme dovute mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importi, con il versamento della prima rata entro il 18 gennaio 2021.

 

Per quanto concerne il versamento dei contributi sospesi, le indicazioni ad oggi disponibili sono quelle fornite dall’INPS, con il Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, prima dell’emanazione del Decreto Agosto e, dunque, antecedenti l’introduzione della possibilità di avvalersi dell’ulteriore rateizzazione degli importi dovuti. In quell’occasione, l’Istituto aveva chiarito che i datori di lavoro/committenti che intendono avvalersi, per il versamento della contribuzione sospesa, della rateizzazione devono inviare allo stesso Istituto una richiesta in tal senso. Inoltre, veniva espressamente previsto che l’importo minimo di ciascuna rata non potesse essere inferiore a euro 50.

Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, evidenzia che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi per intero entro il 16 settembre 2020 o in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 ovvero per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 con regolazione del restante 50% in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ventiquattro con prima scadenza il 18 gennaio 2021.

 

Tutto ciò premesso, lo studio chiede alle Spett.li ditte nostre clienti come intendano procedere in caso di versamenti sospesi evidenziando i costi per gli adempimenti necessari;

 

  • Versamento in unica rata il 16 settembre 2020 (nessun costo);

 

  • Versamento in quattro rate entro il 16 dicembre 2020 (costo pratica € 20,00 per ogni ente impositore);

 

  • Versamento in numero di rate superiore a 4 con scadenze negli anni 2021 e 2022 (costo pratica € 20,00 + € 5,00 ogni rata dal 2021 per ogni ente impositore);

 

Lo studio, considerando che le richieste di rateizzo da presentare agli istituti richiedono un impegno in termini di tempo abbastanza consistente, chiede di comunicare quanto prima, e comunque entro il 08 settembre 2020, compilando l’apposito modello in calce, come procedere.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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