Le nuove disposizioni in materia di quarantena da Covid-19 hanno un’evidente ricaduta sulla gestione del rapporto di lavoro delle persone coinvolte. Proviamo a ricapitolare la situazione, anzitutto distinguendo tra quarantena e isolamento.
L’isolamento riguarda le persone contagiate, che hanno quindi contratto l’infezione, anche se asintomatiche. Per costoro si applicano le normali regole della malattia, sotto il profilo tanto della giustificazione dell’assenza a mezzo di certificazione medica quanto della retribuzione del relativo periodo. Per il rientro al lavoro deve essere trasmesso al datore di lavoro, per il tramite del medico competente (ove nominato) il certificato medico di avvenuta negativizzazione.
Soggetti:
– Non vaccinati, oppure – Senza ciclo primario completato (una sola dose), oppure – Con ciclo primario (es. 2 dosi) completato da meno di 14 giorni, oppure – Con ciclo primario (es. 2 dosi) completato da più di 120 giorni |
Isolamento di 10 giorni, e Test molecolare o antigenico con risultato negativo (se asintomatico da almeno 3 giorni)
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Soggetti:
– Con dose booster (3° dose), oppure – Con ciclo primario (es. 2 dosi) completato da più di 14 giorni e meno di 120 giorni |
Isolamento di 7 giorni, e
Test molecolare o antigenico con risultato negativo (se asintomatico da almeno 3 giorni) |
La questione è più complessa per quel che riguarda la quarantena, cioè il periodo in cui una persona sana, venuta a contatto con una positiva al Covid-19, è sottoposta a limitazioni di contatti e circolazione, e quindi non può recarsi al lavoro. Oggi, dopo l’entrata in vigore del Dl 229/2021 e l’emanazione della circolare 60136 del ministero della Salute, le misure previste per la durata e il termine della quarantena sono differenziate. In pratica, si applica la misura della quarantena solo in caso di “contatto stretto” e solo ai seguenti soggetti:
– Non vaccinati, oppure
– Senza ciclo primario completato (una sola dose), oppure – Con ciclo primario (es. 2 dosi) completato da meno di 14 giorni |
Quarantena di 10 giorni, e
Test molecolare o antigenico con risultato negativo |
Soggetti asintomatici:
– Con ciclo primario completato (es. 2 dosi) da più di 120 giorni e con GP valido |
Quarantena di 5 giorni, e
Test molecolare o antigenico con risultato negativo |
Chi è sottoposto a quarantena non può accedere al luogo di lavoro per il periodo indicato nel provvedimento che lo riguarda. Deve comunicare al datore di lavoro le ragioni dell’assenza, fornendo come giustificazione il provvedimento dell’autorità sanitaria (che viene solitamente comunicato via sms o email). Se le mansioni e l’organizzazione del lavoro lo consentono, può essere collocato in smart working. Altrimenti, il periodo di quarantena non è retribuito (trattandosi di impossibilità di rendere la prestazione per fatto che non dipende dal datore di lavoro), né (al momento) indennizzato dall’Inps, a seguito del venir meno del relativo finanziamento. Il che, naturalmente, non incentiva il rispetto dell’obbligo.
Per rientrare al lavoro, il dipendente deve certificare di essere negativo, ottenere dall’autorità sanitaria il provvedimento di fine quarantena e trasmettere il tutto al datore di lavoro.
Invece solo “auto sorveglianza” ai seguenti soggetti:
Soggetti asintomatici:
– Con dose booster (3° dose), oppure – Con ciclo primario (es. 2 dosi) completato da più di 14 giorni e mono di 120 giorni, oppure – Guariti nei 120 giorni precedenti |
Auto sorveglianza di 5 giorni, e
Obbligo utilizzo FFP2 per 10 giorni da ultima esposizione, e (Eventuale test molecolare o antigenico con risultato negativo alla prima comparsa dei sintomi) |
Questi soggetti possono quindi recarsi al lavoro. Potrebbe essere opportuno prevedere che venga informato il medico competente, che potrà all’occorrenza disporre opportune cautele.
Lo scrivente Studio, viste le ultime novità, provvederà a indennizzare come malattia le ore di assenza per COVID-19 SOLO in presenza di regolare certificato rilasciato dal proprio medico.
In assenza di certificazione sarà cura dell’Azienda confrontarsi con il lavoratore al fine di coprire il periodo con ferie e/o permessi.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.
SCARICA PDF–>Quarantena da notificare all’azienda per giustificare l’assenza dal lavoro