Gentile cliente, come lo scorso anno, il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, è tenuto a rilasciare al contribuente, entro il 16 marzo 2022, un solo modello, denominato Certificazione Unica (CU), per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendenti e assimilati,
  • i redditi di lavoro autonomo (ad esempio, di lavoro autonomo, di provvigioni e “redditi diversi”)

Tale comunicazione, dovrà essere inviata telematicamente entro il 16 marzo 2022 dal sostituto d’imposta tramite intermediario abilitato ed è soggetta ad una sanzione di € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.

Resta inteso, che per i clienti ai quali elaboriamo i cedolini paga, sarà nostra cura inviare la Certificazione Unica 2022 relativa ai lavoratori dipendenti, equiparati ed assimilati entro i termini di legge.

Qualora intendeste delegare al nostro Studio anche l’invio delle certificazioni relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi/forfettari), Vi invitiamo a farci pervenire entro e non oltre il prossimo 18 Febbraio 2022:

– copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell’anno 2021 (con data di pagamento del compenso),

– copia dei modd. F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2021

– prospetto allegato alla presente quale riepilogo delle fatture.

Nulla pervenendo entro la data del 18 Febbraio 2022, o in caso di parziale documentazione, lo Studio non sarà responsabile delle eventuali sanzioni.

Si prega di voler contattare il proprio commercialista per identificare il soggetto a cui verrà delegato tale adempimento.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

 

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