La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
Le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche trovano applicazione dal periodo d’imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio 2022. È, tuttavia, evidente che la piena attuazione della riforma richiede un intervento di prassi amministrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia.
Nuove aliquote e scaglioni di reddito
L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 15.000 euro | 23% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 25% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 | 43% |
Altre detrazioni
L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Con specifico riferimento ai
- redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (ad esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a) e
- redditi assimilati di cui al successivo art. 50, comma 1, lettere
a), compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b), indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c), somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis), compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
d), remunerazioni dei sacerdoti;
h-bis), prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
l), compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
RC < 15.000 | euro 1.880* |
15.000 < RC < 28.000 | 1910 + 1190 x ((28000 – RC)/13000))** |
28.000 < RC < 50.000 | 1910 x ((50000 – RC)/22000))** |
* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.
Trattamento integrativo
La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione:
la somma di:
- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR),
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
- detrazioni per oneri
- 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
- 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
- 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
- 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),
deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti. In questa ipotesi, il trattamento è
riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui, determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).
Rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Ulteriore detrazione
La Legge di Bilancio 2022 dispone l’abrogazione dell’art. 2 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020: con effetto dal periodo d’imposta 2022, dunque, l’ulteriore detrazione è soppressa.
Differimento di alcuni termini in materia di addizionali IRPEF
Per adeguare la disciplina dell’addizionale regionale e comunale alle modifiche, introdotte in materia di IRPEF, la Legge n. 234/2021 dispone il differimento, per l’anno 2022, di alcuni termini cui sono soggetti Regioni, Province Autonome e Comuni.
In particolare:
viene differito al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale;
viene disposto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022 (rispetto al 31 gennaio 2022), provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.;
è previsto che i Comuni, entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2022, provvedano alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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