L’Inps, con circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha ridefinito le modalità di richiesta di assegno nucleo familiare per i dipendenti di aziende private non agricole.

A far data dal 1 aprile 2019 non sarà più possibile presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16), l’unico canale legittimo per la presentazione delle istanze sarà telematico.

I lavoratori interessati, a partire dal 1 aprile 2019, dovranno presentare le domande ANF all’Inps solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (sistema pubblico di identità digitale) almeno di 2 livello ovvero CNS (carta nazionale dei servizi);

 

  • PATRONATI e INTERMEDIARI DELL’ISTITUTO, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Con riferimento alle domande presentate telematicamente dai lavoratori, gli importi degli ANF spettanti ci verranno direttamente comunicati dall’INPS.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con modello “ANF/DIP”, per il periodo tra il 1 luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

Rimangono invariate le disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare e periodo richiesta che è sempre dal 01.07 dell’anno corrente al 30.06 dell’anno successivo.

A fronte delle novità intervenute a seguito dell’attuazione della suesposta circolare INPS, lo scrivente Studio non predisporrà i modelli per le future scadenze che dovranno essere gestite dai singoli dipendenti interessati.

Chiediamo quindi di voler portare a conoscenza i dipendenti circa le nuove modalità per la richiesta ANF.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

 

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