E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.  142 del 21 settembre 2022, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Aiuti-bis. La predetta legge, in vigore dal 22 settembre 2022, introduce alcune novità in materia di lavoro agile.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale, nel settore privato, è possibile usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

Più precisamente, rimangono in essere le regole in materia di lavoro agile in base alle quali:

  • i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero;
  • la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, che la legge prevede, di norma, debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore;
  • gli obblighi di informativa previsti per legge sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili

Viene disposta la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili, ossia:

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
  • ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992.

I   suddetti lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Proroga del lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e altre categorie di lavoratori

Viene disposta la proroga del lavoro agile per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore);
  • i lavoratori  dipendenti,  pubblici  e  privati,  che, sulla base delle valutazioni dei medici   competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie  oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente,   nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

I suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2022, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti per legge, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della   prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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