L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e successivo messaggio 3806 del 20 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative per accedere all’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18, DL n. 144/2022.

SOGGETTI BENEFICIARI

Con riferimento alla platea dei beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro, da parte dei datori di lavoro, rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con rapporto in essere nel mese di novembre 2022. Sono ricompresi i lavoratori somministrati mentre risultano esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico.

MOMENTO DI EROGAZIONE

Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022 si fa riferimento alla “retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”. A tale riguardo, l’INPS, nella Circolare n. 116/2022, precisa che si tratta della retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre).

REQUISITI RICHIESTI

Condizione imprescindibile per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro da parte dei datori di lavoro è la sussistenza del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022.

Sono, inoltre, previsti ulteriori requisiti di seguito analizzati anche alla luce delle precisazioni fornite dall’INPS nella Circolare n. 116/2022.

L’indennità una tantum di 150 euro spetta purché l’imponibile previdenziale di novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro.

Dichiarazione da parte del lavoratore dipendente

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019.

Lo scrivente Studio invierà, nei prossimi giorni, la dichiarazione da consegnare ai singoli dipendenti attualmente in forza; se il dipendente ritiene di superare il limite massimo di € 1.538 può evitarne la compilazione.

La dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere restituita allo studio entro il 20 novembre 2022. Si ribadisce che la mancata consegna allo studio della dichiarazione, non darà seguito all’erogazione dell’Indennità una tantum di € 150.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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