La legge di conversione del DL n. 115/2022 conferma la previsione in base alla quale, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR:

  • non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00;
  • nell’ipotesi in cui il valore del fringe benefit (comprese le somme erogate/rimborsate per utenze domestiche) superi il predetto limite di euro 600,00, la sola eccedenza (e non, dunque, l’intero valore) concorre a formare il reddito imponibile.

Ovviamente l’erogazione in cash (o il rimborso) utile ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale di cui al novellato comma 3 dell’art. 51 TUIR si riferisce solo ed esclusivamente al “pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Ai 600 euro di fringe benefit esenti si possono sommare i 200 euro del bonus carburante previsto dall’art.2, D.L. n. 21/2022.

Teniamo a precisare che:

  • nel caso il datore di lavoro volesse rimborsare l’importo per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e gas naturale dovrà indicarci solamente l’importo da esporre a cedolino e il mese di competenza per la liquidazione; l’esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali dette somme sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’utenza considerata.
  • se l’importo erogato per combattere il caro prezzi avvenisse mediante consegna di “buoni acquisto” deve esserci fornito l’importo consegnato ai singoli dipendenti e mese nel quale indicare il valore figurativo nel cedolino.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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