Gentile cliente,
con la presente la informiamo che il decreto c.d. Rilancio ha esteso e potenziato alcune misure già introdotte con il decreto “Cura Italia”, quali: il congedo parentale, i permessi ex art. 33 della Legge 104/1992, i bonus baby sitter, la cassa integrazione “Covid-19” (vedasi circolare apposita dello studio) e introduce nuove misure che sintetizziamo di seguito.
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI
E’ stato esteso ad un totale di cinque mesi complessivi, con decorrenza dal 17 marzo 2020, il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocarlo facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga, con decorrenza dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
CONTRATTI A TERMINE
Fermo restando le limitazioni in termini di durata previste e, in deroga alla normativa ordinaria, per far fronte al riavvio delle attività (fase 2), è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 anche senza necessità di indicare causali.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Sono prorogate le indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.
BONUS LAVORO DOMESTICO
E’ stata introdotta un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che, al 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
DIRITTO AL LAVORO AGILE (SMART WORKING)
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare:
– l’altro genitore non lavori (es. casalinga/casalingo),
– non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa,
anche in assenza degli accordi individuali e fermo restando il rispetto degli obblighi informativi sulla sicurezza, emanati dall’Inail.
Per i datori di lavoro pubblici e privati la modalità di lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, o i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri. Inoltre i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell’istanza. Tale disciplina è limitata ai settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Per l’applicazione della norma si attende l’emanazione di un decreto attuativo.
REDDITO DI EMERGENZA
Per averne diritto, bisognerà possedere cumulativamente, oltre ad altre condizioni:
– residenza in Italia;
– un Isee inferiore a 15mila euro
– un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro.
Le domande per il Rem potranno essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 tramite i modelli che saranno predisposti dall’Inps, che provvederà a riconoscere ed erogare tale indennità.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2020), per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. La medesima previsione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
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