Gentile cliente,

il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), intervenendo sugli articoli 19,20,21 e 22 del Decreto Legge n. 18/2020 (come convertito nella Legge n. 27/2020), introduce importanti modifiche alle regole previste in relazione a CIGO, assegno ordinario e CIGD connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19.

 

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (FIS/FSBA)

Il Decreto Legge n. 34/2020 (art. 68) introduce importanti modifiche all’articolo 19 del DL n. 18/2020 in materia di CIGO e Assegno ordinario, tra le quali si segnalano:

 

  • la possibilità di richiedere le prestazioni di CIGO e Assegno ordinario per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020 (termine inizialmente fissato al 23 febbraio 2020 e prolungato al 17 marzo in sede di conversione in Legge del DL n. 18/2020);

 

  • l’incremento della durata massima dei periodi di trattamento di CIGO e Assegno ordinario.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alle relative prestazioni di sostegno al reddito con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata massima di

nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori

cinque settimane nel medesimo periodo (23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020) per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;

quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

La concessione delle ulteriori 4 settimane è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale e all’esistenza di risorse sufficienti.

 

 

CIG IN DEROGA

Il DL n. 34/2020 con l’art. 70 introduce importanti modifiche all’art. 22 del DL n. 18/2020 in materia di Cassa integrazione in deroga, tra le quali si segnalano:

  • la possibilità di richiedere le prestazioni di CIGD per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020 (termine inizialmente fissato al 23 febbraio 2020 e prolungato al 17 marzo in sede di conversione in Legge del DL n. 18/2020);

 

  • l’incremento della durata massima dei periodi di trattamento di CIGD.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alla prestazione per una durata massima di

nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,

incrementate di ulteriori

cinque settimane nel medesimo periodo (23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020) per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;

quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

 

La concessione delle ulteriori settimane (5 + 4) è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale e all’esistenza di risorse sufficienti.

Gli ulteriori periodi di CIGD (5 settimane + 4 settimane) dovranno essere richiesti all’INPS e non più alle Regioni. Rimane in carico alle Regioni la gestione del periodo di 9 settimane.

Le richieste per le ulteriori 5 settimane possono essere presentate solo a partire dal 18 giugno 2020 in poi (30 giorni dopo l’entrata in vigore del DL n. 34/2020);

 

Al di fuori dei casi riconducibili ai Comuni della zona rossa, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, è confermato che i datori di lavoro

  • con unità produttive ivi situate ovvero
  • che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni,

possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo alle 18 settimane previste per l’intero territorio nazionale, autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

 

 

 

CONTEGGIO SETTIMANE                    — IMPORTANTE —-

 

Le 9 settimane di integrazione salariale concesse con la causale COVID-19 riguardano l’unità produttiva e non i singoli lavoratori. Se il datore di lavoro mette in integrazione salariale un solo lavoratore (e gli altri no) per una settimana (anche per poche ore al giorno) “brucia”, ai fini del computo della durata massima di integrazione salariale concedibile, l’intera settimana.

L’INPS ha stabilito che per considerare fruita una settimana occorre considerare le singole giornate con richiesta integrativa seppur dislocate in un arco temporale più lungo: la conseguenza di tale assunto è che, sempre rapportata all’unità produttiva, si considera “goduta” una settimana se l’azienda ha usufruito della Cassa per 5 o 6 giornate, a seconda che l’orario si riferisca ad una settimana “corta” o “lunga”.

 

Tanto premesso, si consiglia alle aziende di conteggiare le giornate effettivamente usufruite in modo da non sforare il limite massimo di copertura dell’ammortizzatore sociale concesso.

Lo studio, elaborate le paghe di maggio 2020, invierà il conteggio delle giornate fruite.

Preme evidenziare come le aziende che hanno iniziato a fruire dell’ammortizzatore sociale fin da subito (fine febbraio o inizio marzo 2020) potrebbero aver esaurito con i primi giorni di giugno il periodo massimo concedibile.

Si invitano pertanto le aziende clienti ad inviare quanto prima le giornaliere di maggio, così da ricevere il conteggio preciso.

 

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