Con la presente le ricordiamo che il prossimo mese di luglio entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.L. n. 3/2020 (convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21), contenente norme per la riduzione del cuneo fiscale.

 

La norma prevede due trattamenti:

-> un nuovo bonus denominato: trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i redditi fino a 28.000 euro

-> una ulteriore detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro.

 

La novità interessa i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilato. In sintesi:

– lavoratori dipendenti,

– soci di cooperative,

– lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi,

– titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale,

– collaboratori coordinati e continuativi,

– sacerdoti,

– lavoratori socialmente utili,

– percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.

 

IL BONUS

 

Il bonus spetta ai lavoratori:

-> con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro,

-> qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante (non spetta quindi ai redditi inferiori a € 8.174), fatta salva la norma di salvaguardia prevista dall’articolo 128 del Decreto Rilancio per il periodo di emergenza.

 

Il bonus viene determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell’anno 2020 e nel 2021 e i sostituti d’imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendo l’ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone, in sede di conguaglio, la spettanza.

 

La norma riconosce ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000 €, una somma in misura piena pari a 600 € (100 € da luglio a dicembre 2020), che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Cosa cambia per il lavoratore da luglio 2020

 

Reddito annuo Trattamento integrativo luglio-dicembre 2020
Tra 8.175 e 24.600

euro lordi annui

Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro
Cancellazione del “bonus di 80 euro”
L’incremento è pari 20 euro mensili
Tra 24.601 e 26.600

euro lordi annui

Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro.
Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro”, che era pari a 480*(26.600 – reddito complessivo)/2.000
Per esempio, su un RC di 26.000 euro l’incremento è pari a 76 euro al mese.
Tra 26.601 euro e 28.000

euro lordi annui

Trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese).
Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”

 

L’ULTERIORE DETRAZIONE

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro non superiore a 40.000 euro.

 

Il trattamento integrativo spettante viene determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell’anno 2020 e i sostituti d’imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendo l’ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone, in sede di conguaglio, la spettanza.

 

La detrazione fiscale è quantificata in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

 

Reddito annuo complessivo Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000<RC<35.000 480 + 120 x (35.000 -RC)/7.000
35.000<RC<40.000 480 x (40.000 -RC)/5.000
>40.000 0

 

ADEMPIMENTI COMUNI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Il trattamento integrativo è riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d’imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l’anno 2020).

 

 

I lavoratori che non intendono usufruire di tale trattamento (in quanto possessori di altri redditi o assunti in corso d’anno) dovranno presentare specifica istanza all’azienda.

 

Premesso quanto sopra, lo Studio, unitamente alle paghe di giugno, allegherà un modulo per comunicare eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione, o per la rinuncia agli stessi, ricordando che la compilazione del modulo è facoltativa e che, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza a Suo favore del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale sulla base dei dati a nostra disposizione.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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