Gentile cliente,

la presente per informarla che è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge 18/2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che il Ministro dell’Economia ha denominato Decreto Marzo e il Presidente del consiglio Decreto Cura-Italia.

 

Riportiamo di seguito l’elenco delle misure di sostegno ai lavoratori e alle aziende.

 

INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Cassa integrazione ordinaria (Art. 19)

Nel limite massimo di spesa monitorato dall’Inps, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda:

– di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o

– di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,

per una durata massima di 9 settimane.

 

La richiesta di Cigo o di assegno ordinario è circoscritta ai periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020.

 

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. I lavoratori inoltre NON devono dimostrare il possesso delle 90 giornate di anzianità e di lavoro effettivo presso l’unità produttiva in cui è richiesto il trattamento.

 

La procedura è stata semplificata. E’ venuto meno l’obbligo di stipulare l’accordo sindacale previsto. Il procedimento di informazione e consultazione sindacale (ex art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015) può essere svolto in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

 

La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa

 

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario qui in esame non sono conteggiati ai fini dei limiti annuali, biennali e quinquennali e non si computano per eventuali altre richieste.

 

All’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto contributivo aziendale [ex art. 29, comma 4, secondo periodo].

 

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.

 

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (Fis) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, su istanza del datore di lavoro.

 

Con le stesse modalità, è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (es. FSBA).

 

Trattamento ordinario per le aziende che si trovano già in Cigs (Art. 20 e 21)

Alla Cigo ricorrono anche le imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria o assegni di solidarietà, alla data del 23 febbraio, per un periodo massimo di 9 settimane. In questo caso il trattamento sospende il precedente ammortizzatore.

 

Il periodo in Cigo deve essere compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. Il lavoratore per cui si chiede la Cigo doveva necessariamente essere già assunto lo scorso 23 febbraio.

 

I periodi di trattamento salariale ordinario in sostituzione degli altri ammortizzatori non sono conteggiati ai fini dei limiti annuali, biennali e quinquennali e non sono soggetti alla contribuzione addizionale.

 

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

Per tutti i lavoratori dipendenti, in forza al 23 febbraio, del settore privato non coperto dalla Cassa integrazione, compresi i lavoratori agricoli, della pesca e del terzo settore (con esclusione del lavoro domestico), le Regioni possono riconoscere al il trattamento di Cig in deroga di nove settimane.

 

Per l’impresa con più di cinque dipendenti deve esserci accordo sindacale (concluso anche telematicamente).

 

Per il settore agricolo il periodo di trattamento in deroga è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

I trattamenti in deroga sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, con pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

 

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

 

Congedo o bonus genitori (Art. 23)

Per i genitori lavoratori (in alternativa l’uno all’altro) di figli di età non superiore ai 12 anni è prevista, a decorrere dal 5 marzo, la possibilità di usufruire del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa. Se il genitore sta già beneficiando del congedo parentale, questo può essere convertito.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito o altro genitore disoccupato/non lavoratore.

 

Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta, alle stesse condizioni, una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

 

La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

 

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per  un periodo massimo di 15 giorni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile).

 

In alternativa, i genitori possono chiedere l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite di 600 euro (1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine).

 

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’Inps.

 

 

Permessi retribuiti legge 104/92 (Art. 23)

Il numero di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Per fruirne deve essere presentata apposita domanda all’Inps.

 

 

Indennità di malattia (Art. 26)

Ai lavoratori del settore privato che hanno trascorso un periodo in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19, spetta il riconoscimento economico già previsto per la malattia (in pratica il periodo è stato equiparato allo stato di malattia).

Indennizzo per liberi professionisti, collaboratori, lavoratori autonomi, lavoratori stagionali, lavoratori del settore agricolo e del settore spettacolo (Art. da 27 a 30)

 

E’ previsto un indennizzo di 600 euro al mese esentasse per:

 

– liberi professionisti titolari di partita IVA non iscritti agli ordini,

 

– collaboratori in gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza),

 

– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,           coloni, mezzadri)

 

– operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione,

 

– stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente,

 

– lavoratori dello spettacolo non dipendenti.

 

Le indennità non sono cumulabili dal singolo lavoratore, anche se svolge diverse attività e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

Domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll (Art. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpI e Dis-Coll presentate oltre il termine è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

Sono ampliati di 30 giorni anche i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità e i termini per l’assolvimento degli obblighi

 

 

Diritto di precedenza lavoro agile (Art. 39)

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

 

 

Malattia professionale (Art. 42 – 43 – 44)

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato.

Premio ai lavoratori (Art. 63)

Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) è riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (proporzionato ai giorni lavorati).

 

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e lo compensano mediante il modello F24.

 

 

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

 

Per contenere gli effetti dell’emergenza Coronavirus, il Decreto del 16 marzo introduce una serie di misure: agevolazioni fiscali, sospensione di versamenti a carico di imprese e professionisti. Li vediamo nel dettaglio.

 

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46)

Dalla data di entrata in vigore del decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della

Legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni. Durante lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

 

Termini per i versamenti del 16 marzo (Art. 60)

Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo è posticipato al 20 marzo.

 

 

Sospensione dei versamenti di marzo e aprile (Art. 61)

Per i settori più colpiti (elencati di seguito) il decreto prevede la sospensione dei versamenti per i mesi di marzo e aprile:

– delle ritenute,

– dei contributi previdenziali e assistenziali,

– dei premi per l’assicurazione obbligatoria,

– dell’Iva di marzo.

 

I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar,cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

 

Differimento delle scadenze (Art. 62)

Ai professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente è disapplicata la ritenuta d’acconto, sulle fatture di marzo e aprile.

Sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini:

– applicati alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, degli uffici dell’Agenzia delle Entrate,

– per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter,

– dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

 

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti (Art. 62)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 9/2020, restano fermi i termini per la presentazione delle Certificazioni Uniche al 31 marzo 2020 e del modello 730 (30 settembre) e della liquidazione delle risultanze.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Detti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Credito di imposta (Art. 64)

Sono previsti incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro e di aumento della sicurezza sul lavoro che saranno fruiti tramite:

– riconoscimento di un credito d’imposta,

– la costituzione di un fondo Inail.

Un decreto di prossima emanazione definirà le modalità.

 

Donazioni pro emergenza COVID-19 (Art. 66)

E’ prevista la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese e la detrazione per le donazioni delle persone fisiche con un tetto di 30.000 euro.

 

Affitti commerciali (Art. 65)

Ai negozi e botteghe è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.

 

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