Gentili Clienti,

in data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL “Cura Italia”, approvato nella giornata di ieri, contenente tutte le misure messe in atto per contrastare l’emergenza dovuta al Corona Virus.

Soffermandoci sulla parte concernente gli adempimenti fiscali e previdenziali in scadenza il 16/03 us, gli articoli 60, 61 e 62 del Decreto prevedono:

  1. Una “mini proroga” dal 16 al 20 marzo 2020 per tutti i contribuenti (compresi i privati) in relazione ai versamenti, di qualunque tipologia, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi i contributi previdenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria;
  2. La sospensione fino al 31/05/2020, senza applicazione di interessi, dei versamenti che cadono dal 08/03/2020 al 31/03/2020 ( nb: trattasi delle trattenute sugli stipendi di febbraio) relativi a :
    1. ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente/assimilato
    2. addizionali regionali e comunali
    3. contributi previdenziali ed assistenziali
    4. Premi Inail

per i soggetti esercenti attività d’impresa (ditte individuali, società o enti non commerciali per l’attività commerciale svolta) o professionale (sia in forma individuale che associata), che abbiano maturato ricavi o percepito compensi nell’anno di imposta precedente (inteso come 2019) di importo non superiore a € 2 milioni.

Il debito accumulato dovrà poi essere versato entro il 31/05/2020 (posticipato al 01/06/2020) in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari importo (a riguardo sono state ancora fornite istruzioni sulla modalità di rateizzazione).

  1. La sospensione fino al 31/05/2020, senza applicazione di interessi, dei versamenti che cadono dal 02/03/2020 al 30/04/2020 ( nb: trattasi delle trattenute sugli stipendi di febbraio e marzo) relativi a :
    1. ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente/assimilato
    2. addizionali regionali e comunali
    3. contributi previdenziali ed assistenziali
    4. Premi Inail

per i soggetti esercenti attività turistico/ricettive, compresi tour operator e agenzia di viaggio, anche con ricavi nell’anno di imposta precedente (inteso come 2019) di importo superiore a € 2 milioni.   La stessa sospensione è, inoltre, estesa  ai seguenti soggetti:

  • Associazioni e società sportive, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi e palestre;
  • Gestori di teatri, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo e sale giochi;
  • Gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse;
  • Gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • Gestori di musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici;
  • Gestori di servizi di trasporto merci e passeggeri (compreso il noleggio di mezzi);
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.

Il debito accumulato dovrà poi essere versato entro il 31/05/2020 (posticipato al 01/06/2020) in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari importo (a riguardo sono state ancora fornite istruzioni sulla modalità di rateizzazione).

Si chiede, pertanto, alle Aziende assistite di volerci far pervenire entro la giornata di domani, 19/03/2020, la presente circolare, timbrata e firmata, con le indicazioni delle modalità di versamento dei modelli F24, come da indicazioni fornite.

Si comunica, inoltre, che il Decreto non fa alcun riferimento alla sospensione del pagamento di eventuali somme già oggetto dilazione presso l’Inps, l’Inail o l’Agenzia Entrate Riscossioni (salvo rata della Rottamazione –ter e saldo e stralcio), che pertanto si intendono da versare alle normali scadenze.

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti

SCARICA PDF–>versamento F24 – nuove disposizioni dl Cura Italia