Con la conversione in legge del D.L. 146/2021 è stato introdotto l’obbligo per le imprese di comunicare preventivamente all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente i rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui l’impresa si servirà. La comunicazione in oggetto deve essere effettuata dal committente mediante SMS o posta elettronica.

Il rapporto di lavoro autonomo occasionale è una forma contrattuale che si caratterizza per lo svolgimento di un’opera o di un servizio senza vincolo di subordinazione e per la natura occasionale della stessa (assenza di prevalenza e abitualità). L’occasionalità della prestazione la differenzia dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente (ancorché non in via esclusiva), che si inquadrano nell’esercizio di un’arte o di una professione (tipicamente svolte dai soggetti con P.IVA).

Il lavoratore, dal punto di vista contributivo, è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti. Infine, lavoratori autonomi occasionali non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65.

La ratio dell’obbligo di comunicazione anticipata dei rapporti di lavoro autonomo occasionale è quella di monitorare l’utilizzo di tale tipologia contrattuale al fine di contrastare forme elusive all’interno di tutti i settori produttivi e commerciali.

In attesa di più precise indicazioni e di chiarimenti applicativi si segnala che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata. Inoltre, in caso di accesso ispettivo, il legislatore ha previsto il provvedimento di sospensione dell’attività aziendale anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità sul totale dei lavoratori presenti.

Siccome l’articolo in questione prevede infatti l’obbligo in capo al datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione di “comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica” analogamente al contratto intermittente, in attesa della circolare del Ministero del Lavoro si consiglia di inviare alla seguente pec:

intermittenti@pec.lavoro.gov.it

copia del contratto di prestazione autonoma occasionale firmato, con la durata prevista.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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