Successivamente all’invio della circolare da parte del nostro studio datata 10 gennaio 2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo contenuto nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.

Per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti da oggi, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.

Nell’attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione (ulteriore opzione disponibile per gli intermittenti, oltre alla posta elettronica) , l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente (gli indirizzi sono allegati alla nota 29/2022) contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Si allega alla presente Nota 29/2022 dell’Ispettorato del lavoro.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

SCARICA PDF –>obbligo comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale – aggiornamento ispettorato nazionale del lavoro Nota_11_gennaio_2022