Con la presente informativa si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente opera il principio di cassa c.d. “allargato” in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Pertanto, in capo al dipendente, le retribuzioni riferite al 2022 che risultano pagate entro il 12.01.2023 concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente 2022 da certificare con il prossimo mod. CU, mentre se pagate in data successiva concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’anno prossimo. Lo stesso principio di “cassa allargato” si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori e amministratori di società con cedolino paga, in corrispondenza del fatto che i loro redditi sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Per evidenti conseguenze di carattere fiscale e contabile, si invitano i datori di lavoro a effettuare il pagamento delle retribuzioni e compensi 2022 entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023. Lo Studio eseguirà il conguaglio di fine anno considerando che le retribuzioni 2022 saranno corrisposte entro il 12 gennaio 2023.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

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