Entro il 31 Gennaio 2023 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2022, lavoratori in somministrazione (da agenzie interinali), dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alla rappresentanza aziendale o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano aziendale con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2022.
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
- Numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Il periodo di riferimento è l’anno 2022 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
Il termine per l’adempimento dell’obbligo periodico è previsto al 31 gennaio di ciascun anno.
In caso di mancato o non corretto assolvimento di tali obblighi trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo variabile da euro 250,00 ad euro 1.250,00.
Pertanto lo scrivente Studio chiede, nel caso l’azienda non volesse provvedere da sé, di inviare entro il 20 Gennaio 2023 quanto sopra descritto.
Lo Studio ricorda inoltre che l’azienda ha l’onere di comunicare sempre allo Studio eventuali contratti di somministrazione in essere in quanto secondo l’art. 39, comma 1, del Dlg n. 112/08, vanno annotati nel Libro unico del Lavoro.
N.B. Ordinariamente, sono le Agenzie di Somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda. Qualora l’azienda utilizzatrice non abbia ricevuto alcun rapporto, nelle prime settimane di gennaio 2023, circa i dati richiesti, è il caso di sollecitare l’invio dell’informativa, al fine di non incorrere nella sanzione prevista in caso di mancata comunicazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
SCARICA PDF –>comunicazione lavoratori somministrati (da agenzie interinali) anno 2022