L’art. 1, c. da 300 a 305 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) introduce nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazioni salariali, per l’anno 2021.

Dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause riconducibili all’emergenza sanitaria in atto possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli art. da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane.

Le nuove disposizioni si inseriscono nel contesto normativo, che ha caratterizzato la disciplina degli ammortizzatori nel corso del 2020 e che ha definito i parametri di accesso agli ammortizzatori sociali.

Proponiamo una sintesi degli ammortizzatori 2021 utilizzabili con causale Covid-19.

Cigo per imprese industriali

AZIENDE

BENEFICIARI

(art. 10 D. Lgs.

n. 148/2015)

·       imprese industriali manifatturiere, di trasporti, di installazione di impianti, estrattive, di produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

·       cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Dpr 30 aprile 1970, n. 602;

·       imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

·       cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·       imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

·       imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

·       imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

·       imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

·       imprese addette all’armamento ferroviario;

·       imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

·       imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

·       imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

·       imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

LAVORATORI

DESTINATARI

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato apprendisti assunti dopo il 25 marzo 2020 e ancora in forza al 1° gennaio

2021.

DURATA Massimo 12 settimane da fruire entro e non oltre il 31 marzo 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ex art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.
ISTANZA La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge n. 178/2020.

 

Assegno ordinario Fis

AZIENDE

BENEFICIARI

 

Sono datori di settori esclusi da Cigo o Cigd e senza fondo di solidarietà bilaterale, iscritti al Fis con più di 5 (calcolati tenendo conto di tutta l’azienda ancorché suddivisa in più unità produttive o sedi. I contratti a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario di lavoro.
LAVORATORI

DESTINATARI

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato apprendisti assunti dopo il 25 marzo 2020 e ancora in forza al 1° gennaio 2021.
DURATA Massimo 12 settimane da fruire entro e non oltre il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ex art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.
ISTANZA La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge n. 178/2020.

 

Assegno per le aziende artigiane Fsba

AZIENDE

BENEFICIARI

Sono le aziende artigiane iscritte al Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), senza limiti dimensionali.
LAVORATORI

DESTINATARI

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato apprendisti assunti dopo il 25 marzo 2020 e ancora in forza al 1° gennaio 2021.
DURATA Massimo 12 settimane da fruire entro e non oltre il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ex art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.
ISTANZA La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge n. 178/2020.

 

Cassa integrazione in deroga

AZIENDE

BENEFICIARI

Sono le imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (Cigo, Fis, eccetera); escluse in quanto, per esempio non appartenenti al settore industriale con accesso alla Cigo o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione.
LAVORATORI

DESTINATARI

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato apprendisti assunti dopo il 25 marzo 2020 e ancora in forza al 1° gennaio 2021.
DURATA Massimo 12 settimane da fruire entro e non oltre il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ex art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.
ISTANZA La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge n. 178/2020.

Vogliamo inoltre ricordare che alla data odierna l’Inps non ha ancora emesso alcuna circolare in merito, pertanto, se dovessero intervenire novità, lo studio provvederà ad aggiornarvi.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

 

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