Il comma 363, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ha innalzato per l’anno 2021 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, nonché confermato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre.

Il congedo obbligatorio è pari a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore.  La disciplina del congedo in favore del padre non prevede alcuna sanzione specifica a carico del datore di lavoro nel caso in cui tale congedo non sia fruito.

In aggiunta a quanto sopra, il comma 25 della Legge di Bilancio 2021 ha esteso la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.

Il congedo facoltativo, dev’essere fruito, sempre entro i 5 mesi dalla nascita/ingresso del figlio, in alternativa alla madre che deve rinunciare a un giorno di congedo di maternità.

La domanda dev’essere presentata al solo datore di lavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta), allegando per il solo congedo facoltativo anche la dichiarazione della madre che rinuncia alla corrispondente periodo di congedo di maternità.

I relativi trattamenti economici, pari al 100% della retribuzione sono a carico dell’Inps.

I congedi utilizzabili nel 2021, sono applicabili per le nascite/adozioni avvenute dal 1° Gennaio 2021. Ne consegue che per gli eventi avvenuti nel 2020, i cui congedi sono fruibili anche nel 2021, continuano ad applicarsi le vecchie regole valide per il 2020.

Vogliamo inoltre ricordare che sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che la richiesta di dimissioni del lavoratore/lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

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