Anche per il 2021 viene raddoppiata la soglia di non concorrenza al reddito dei beni e servizi, previsti dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, forniti ai dipendenti. Un emendamento al decreto legge Sostegni, infatti, va a modificare l’articolo 112 del decreto legge 104/2020 che aveva raddoppiato il limite per l’anno scorso, portandolo a 516,46 euro.

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021, si segnalano:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto concessa ad uso promiscuo,
  • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato,
  • i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

Tali beni e servizi possono esser riconosciuti anche ad personam, quindi senza i vincoli che devono esser rispettati da altri strumenti di welfare aziendale.

Si rammenta che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

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