Il nuovo assegno unico ha la finalità di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile, e va gradualmente a sostituire alcune precedenti prestazioni e agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie con figli a carico. Secondo le intenzioni del Governo, l’assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, tuttavia la sua partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022. Nel frattempo, in attesa dei decreti attuativi della Legge n. 46/2021, il DL n. 79/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, introduce alcune misure temporanee, prevedendo a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021:
- un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare;
- la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.
ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI – “ASSEGNO PONTE”
L’articolo 1 del DL n. 79/2021 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, sia riconosciuto un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.
L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati), mentre gli assegni al nucleo familiare continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.
I requisiti
In particolare, è previsto che, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare possieda congiuntamente i seguenti requisiti:
- di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, ovvero il richiedente deve cumulativamente:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- economici: il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013.
I criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo
L’assegno “ponte” viene corrisposto per ciascun figlio minore in base:
- al numero dei figli stessi e
- alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.
In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%.
Inoltre, per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Modalità di presentazione della domanda e decorrenza
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DL n. 79/2021, la domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS ovvero per il tramite degli Istituti di patronato (L. n. 152/2001), secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno2021.
La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’assegno viene erogato mediante:
- accredito su IBAN del richiedente, ovvero
- bonifico domiciliato,
salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al
50% sull’IBAN di ciascun genitore.
Si noti che l’assegno non concorre a formare la base imponibile IRPEF.
Compatibilità
L’assegno temporaneo è compatibile con:
- il reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;
- la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- le misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 46/2021 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita o all’adozione di un minore, “Fondo di sostegno alla natalità”, detrazioni fiscali per figli a carico), nelle more dell’attuazione della medesima legge, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2, DL n. 69/1988.
Se il nucleo familiare varia durante la fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata va presentata entro due mesi dalla data della variazione.
Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’articolo 5 del DL n. 79/2021 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, sono maggiorati:
- di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
- di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli;
Lo studio consiglia, chi ne avesse i requisiti, di attivarsi per la richiesta in autonomia presentando domanda nel sito INPS o per il tramite degli Istituti di patronato.
Cordiali saluti.