Lo studio ritiene opportuno ricordare che, per chi ha avuto più CU rilasciate da datori di lavoro diversi o da altri Enti ed Istituti, c’è sempre l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico).

Gli esempi più comuni possono essere:

  1. più rapporti di lavoro nel corso del 2020;
  2. un periodo di lavoro e un trattamento erogato dall’INPS (disoccupazione, cassa integrazione, pensione);
  3. un periodo di lavoro e un trattamento erogato da enti bilaterali (ebav, fsba).

Da questo punto di vista il 2020 è stato un anno particolare: sono molti i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria e hanno percepito la cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o il Fondo di integrazione salariale.
L’indennità può essere stata erogata da INPS o dagli enti bilaterali oppure anticipata dal datore di lavoro. Solo in questo ultimo caso la Certificazione Unica che verrà consegnata dall’azienda riporterà sia i redditi da lavoro che le indennità. Se invece la cassa integrazione o il Fis sono stati pagati direttamente dall’INPS o da un ente bilaterale, verrà elaborata una seconda CU e in questo caso scatta per il contribuente l’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico).

La Cu non viene inviata automaticamente al dipendente. Pertanto è onere dello stesso recuperare i modelli, scaricandoli direttamente dal portale dei singoli enti (INPS o ENTI BILATERALI) dopo aver effettuato la registrazione o rivolgendosi ai CAAF/patronati competenti per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico).

Sarebbe opportuno informare i vostri dipendenti, così da evitare loro spiacevoli sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

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