La Legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato e reso strutturale il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, in misura pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno.
Tale novità è stata recepita dall’INPS con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022.
Con successive comunicazioni l’Istituto fornirà ulteriori istruzioni procedurali e contabili.
CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
Per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2022, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:
- un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo di maternità spettante a quest’ultima.
Entrambi i congedi sono utilizzabili nei 5 mesi successivi alla nascita, all’ingresso in famiglia o all’entrata in Italia del minore in caso di adozione internazionale. Tale termine resta fissato anche in caso di parto prematuro.
Si ricorda, inoltre, che il comma 25 della Legge di Bilancio 2021 ha esteso la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
L’indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.
Devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
I giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie,
non possono essere frazionati ad ore.
Per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
MODALITÀ DI UTILIZZO E FAC-SIMILE DI RICHIESTA
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.
I lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro devono comunicare a quest’ultimo, in forma scritta, l’assenza, senza necessità di presentare domanda all’INPS in quanto sarà il datore di lavoro a comunicare all’Istituto, attraverso il flusso Uniemens, le giornate fruite.
In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.
Di seguito si forniscono i fac-simile della richiesta da parte del padre lavoratore del:
- congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio e facoltativo (con relativa rinuncia della madre).
Spett.le ………………………………….
via ………………………………………….
OGGETTO: Richiesta congedo obbligatorio ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e s.m.i.
Il sottoscritto …………………………….., nato a …………………………….., il …………………….. e residente in …………………………….., via ……………………………………., chiede di usufruire del periodo di congedo obbligatorio previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i. dal …………………. al …………………….
A tal fine, il sottoscritto comunica che: (scelta alternativa)
– la data presunta del parto sarà il …………………………………….;
– la data effettiva di nascita è il ………………………………………….;
– la data di ingresso del minore in Italia è il …………………………………;
– la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il ……………………
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Luogo e data…………………………… Firma del lavoratore ……………………………………
Spett.le ………………………………….
via ………………………………………….
OGGETTO : Richiesta congedo obbligatorio e facoltativo ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e s.m.i.
Il sottoscritto …………………………….., nato a ………………………….., il ……………………… e residente in ……………………………, via ……………………………………., chiede di usufruire, ai sensi dell’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i.:
– del periodo di congedo obbligatorio dal ……………….. al ……………………..; nonché
– del periodo di congedo facoltativo in data ……………………………………
A tal fine, il sottoscritto comunica che: (scelta alternativa)
– la data presunta del parto sarà il …………………………………….;
– la data effettiva di nascita è il ………………………………………….;
– la data di ingresso del minore in Italia è il …………………….;
– la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il ……………………………………
Si allega la dichiarazione scritta della madre di rinuncia al congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni (uno) equivalente a quelli richiesti dal sottoscritto.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Luogo e data …………………………… Firma del lavoratore ………………………………..
Allegato
La sottoscritta ………………………….. dichiara di rinunciare a n. 1 giorno di congedo di maternità post partum, a seguito della nascita del figlio …………………………………….
Luogo e data ……………………………… Firma della madre …………………………
I lavoratori che percepiscono l’indennità direttamente dall’Istituto devono invece presentare autonoma domanda allo stesso.
DIMISSIONI GENITORE CON FIGLI MINORI DI 3 ANNI
Si ricorda che l’articolo 55, comma 4, del D.lgs 151/2001, stabilisce che per le dimissioni presentate da coloro che sono genitori, durante i primi tre anni di vita del figlio ci sia la necessità di convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Questo vale tanto per la lavoratrice madre quanto per il lavoratore padre. Nel caso di lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni, quindi, l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata dalla loro convalida da parte dell’INL.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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