Gentile cliente,

la presente per informarla che il Governo ha approvato il 6 aprile il c.d. decreto per la liquidità delle imprese, finalizzato alla gestione del sostegno alla liquidità delle imprese, colpite dall’emergenza da Coronavirus.

 

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti:

  1. accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti;
  2. misure per garantire la continuità delle aziende;
  3. rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
  4. misure fiscali e contabili;
  5. ulteriori disposizioni.

 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, possiamo analizzare quanto previsto dal D.L. nr. 23 e recepito dall’ Inps e dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari.

 

  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il decreto prevede il rinvio a giugno dei pagamenti Iva, tasse e contributi relativi ai mesi di aprile (modello F24 in scadenza il 16/04/2020) e maggio (modello F24 in scadenza il 18/05/2020) ma in presenza di determinate condizioni (si veda il riquadro riportato di seguito).

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o

– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Si sottolinea che il differimento dei versamenti in scadenza il 16/04/20 non dà automaticamente diritto al differimento anche dei versamenti del 16/05/2020, in quanto il requisito della diminuzione dei ricavi potrebbe essere soddisfatto in entrambi i mesi oppure solo in uno dei due mesi interessati.

 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti Condizioni Tributi sospesi
Azienda tipo “A”

 

Soggetti con fatturato fino a 50 milioni di euro (riferito al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto)

Diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (aprile 2019) – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d’imposta;

– Iva;

-contributi previdenziali e assistenziali;

– premi per l’assicurazione obbligatoria.

Azienda tipo “B”

 

Soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di euro (riferito al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto)

Diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (aprile 2019)
Azienda tipo “C”

 

Soggetti che hanno iniziato ad operare dopo il primo aprile 2019

indipendentemente dal fatturato e da altre variabili
Azienda tipo “D”

 

Soggetti residenti nelle cinque province più colpite (Bergamo, Cremona, Lodi, Brescia, Piacenza)

A prescindere dal fatturato del periodo di imposta precedente calo del fatturato del 33% – Iva
Come gli altri soggetti quindi con diverse condizioni rispetto al fatturato del periodo di imposta precedente – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d’imposta;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

 

  • AZIENDE DEI SETTORE MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Per le aziende già individuate dal precedente Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 come facenti parte dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza, ovvero:

  • Associazioni e società sportive, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi e palestre;
  • Teatri, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo e sale giochi;
  • Noleggio dii attrezzature sportive e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • Ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse;
  • Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • Musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici;
  • Strutture ricettive turistico-alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche;
  • Servizi di trasporto merci e passeggeri (compreso il noleggio di mezzi):
  • Asili nido, servizi educativi, scuole per l’infanzia;
  • Assistenza sociale non residenziale per anziani e/o disabili

 

restano valide le disposizioni previste dal sopra menzionato decreto.

Risultano, quindi, sospese le scadenze di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, le addizionali regionali e comunali, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi Inail del 16 /03/2020, del 16/04/2020 e del 16/05/2020 (per le sole associazioni e società sportive), che dovranno essere successivamente versati, senza sanzioni ed interessi

– in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno per le sole associazioni o società sportive)  o

– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno per le solo associazioni o società sportive).

 

  • LAVORATORI AUTONOMI CON RICAVI/COMPENSI FINO A 400.000 EURO

E’ prorogata anche per i mesi di aprile e maggio la sospensione della ritenuta d’acconto già prevista dal Cura Italia per chi ha fatturato meno di 400mila euro nel 2019.

 

Le regole sono rimaste invariate: non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973, purché nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

 

Il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:

– in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o

– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020).

 

  • NUOVA PROROGA PER I VERSAMENTI FISCALI DEL 16 MARZO

I versamenti in scadenza il 16 marzo, già prorogati al 20 marzo dall’art. 60 del decreto Cura Italia, devono essere effettuati entro il 16 aprile, senza sanzioni.

 

Si tratta dei versamenti nei confronti della P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

  • CERTIFICAZIONE UNICA

Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

 

Inoltre, non si applicano le sanzioni per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

 

 

Si chiede, pertanto, alle Aziende assistite di contattare i propri Commercialisti per le opportune verifiche in merito ai dati sul fatturato e dare tempestivamente riscontro alla presente, inviandoci la dichiarazione allegata, in modo da garantire la corretta gestione della presentazione dei prossimi modelli F24.

Resta inteso che il mancato ricevimento di qualsiasi comunicazione darà seguito alla presentazione dei modelli alle scadenze ordinarie.

 

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