Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, e risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce importanti indicazioni in merito al Decreto Cura Italia.

Particolarmente importanti, anche se sembrerebbe con qualche imprecisione, sono le indicazioni sul premio di euro 100 da corrispondere ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede.

 

A mente dell’articolo 63, D.L. 18/2020: “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

 

I sostituti d’imposta, pubblici e privati, che erogano redditi di lavoro dipendenti riconoscono in via automatica il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

L’erogazione ai dipendenti è recuperata in compensazione tramite F24 con codice tributo 1699 (169E per gli Enti Pubblici), secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 17/E/2020.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 8/E/2020, il bonus di 100 euro deve essere corrisposto in base al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro. Sono agevolabili, pertanto, i lavoratori in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, ma non i lavoratori in smart working.

La determinazione dell’importo avviene utilizzando il rapporto tra le ore effettive lavorate (nella sede) nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Se il rapporto è 1 spettano 100 euro. Si deve ritenere che debbano essere prese a riferimento nel numeratore le sole ore di lavoro ordinario.

Tale rapporto è utilizzato anche in caso di lavoratori cessati nel mese di lavoro: in questo caso, tuttavia, nel denominatore dovrebbero essere considerate le ore lavorabili dell’intero mese.

Il Fisco ritiene che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time o part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.

Il bonus è erogato solo a coloro che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

 

Lo Studio De Pellegrin, nel caso non sia lo stesso studio ad aver emesso la certificazione unica relativa al 2019, ai fini della verifica del superamento del limite di 40.000 euro richiederà, un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui attestare la rinuncia al premio di € 100.

Qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

 

L’erogazione del premio avverrà con le retribuzioni di aprile. Tale soluzione, tuttavia, come precisato dal Fisco, non è un obbligo, in quanto il premio potrà essere erogato fino al periodo di definizione del conguaglio (dicembre).

Da parte del sostituto d’imposta, il premio sarà recuperato in compensazione orizzontale mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E/2019, e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

 

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