Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, noto come Decreto Agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, entrato in vigore il 15 agosto 2020, apporta nuove ed importanti modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Successivamente l’Inps è intervenuta con un messaggio per fornire le prime indicazioni riguardo la gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, Assegno ordinario e CISOA alla luce delle novità introdotte dal Decreto Agosto.

L’Istituto si riserva di intervenire con ulteriori circolari per illustrare la disciplina di dettaglio in materia nonché le relative istruzioni operative.

 

L’art. 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per un evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020,

  • per una durata massima di 9 settimane,
  • incrementate di ulteriori 9 settimane subordinatamente a determinate condizioni.

Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’INPS, con il Messaggio n. 3131/2020, precisa che i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti “indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno”.

In particolare, l’Istituto chiarisce che:

“il DL n. 104/2020 ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai Decreti-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), e 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

La norma prevede che gli eventuali periodi di ammortizzatore sociale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 ma afferenti le precedenti settimane di CIGO, Assegno ordinario o CIGD (quindi le settimane richieste ai sensi del DL n. 18/2020), sono automaticamente imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto.

Ciò implica che eventuali periodi di ammortizzatori sociali riconducibili a quelli previsti dal DL n. 18/2020 e non fruiti entro il 12 luglio 2020, sono da considerarsi persi e non più utilizzabili dai datori di lavoro

La data del 12 luglio 2020 rappresenta, infatti, uno “spartiacque” tra le domande di ammortizzatore sociale:

  • i periodi di integrazione salariale fruiti fino a tale data sono da riferire alle settimane previste dal DL n. 18/2020;
  • i periodi di integrazione salariale fruiti successivamente a tale data, invece, saranno necessariamente da ricondurre alle nuove settimane previste dal DL n. 104/2020.

Di conseguenza, nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, le predette 18 settimane costituiscono la durata massima degli ammortizzatori sociali che potranno essere richiesti con causale COVID-19 (nulla vieta, ovviamente, di ricorrere agli ammortizzatori sociali “standard”, nel rispetto dei normali requisiti).

Requisiti per la fruizione delle successive 9 settimane e contributo addizionale

Come anticipato, delle ulteriori 18 settimane, le prime 9 sono fruibili da tutti i datori di lavoro interessati senza particolari condizioni e costi aggiuntivi, mentre le successive 9 settimane sono subordinate al rispetto di specifiche condizioni e possono comportare l’applicazione di un contributo addizionale a carico dell’azienda.

Le successive 9 settimane di trattamento, rispetto alle prime 9 delle 18 settimane ora disponibili, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato la prima tranche di 9 settimane, e interamente decorso tale periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive

Il ricorso alle successive 9 settimane, inoltre, può comportare un costo per l’azienda, in termini di contribuzione addizionale, subordinatamente alla verifica del fatturato.

Nello specifico, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle successive 9 settimane, sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo addizionale è pari:

  • al 9%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno

  • subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero
  • avviato l’attivitàdi impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Per accedere alle successive 9 settimane, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione con una dichiarazione di responsabilità , resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del DPR n. 445/2020, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Sulla base di tale dichiarazione, l’INPS individuerà il contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

In mancanza dell’autocertificazione, sarà imposto il pagamento del contributo addizionale nella misura del 18%.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.

Riguardo alle modalità di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e Assegno ordinario, l’INPS, con il Messaggio n. 3131/2020, precisa che l’impianto del DL n. 104/2020 ripropone il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.

In particolare, per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tenere conto di tali autorizzazioni. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (9 complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Riguardo all’invio delle domande delle successive 9 settimane che, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, l’Istituto si riserva di intervenire con successivo messaggio.

 Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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