Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62 è stato pubblicato il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Il provvedimento dispone nuove e più severe restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 e prevede, con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby sitter e del lavoro agile, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte.

MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L’EMERGENZA (ART. 1)

L’articolo 1 è dedicato alle restrizioni.

Periodo Disposizioni
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021

e nella giornata del 6 aprile 2021

Nelle Regioni i cui territori si collocano in “zona gialla” si applicano le misure previste dalla “zona arancione”.
Nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la “zona arancione”, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 Le misure previste per la “zona rossa” si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure più restrittive.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 Sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in “zona bianca”, si applicano le misure previste dalla “zona rossa”.
E’ consentito lo spostamento in ambito regionale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO AI GENITORI DI FIGLI IN DAD (ART.2)

Gli interventi di sostegno ai genitori, previsti dall’art. 2, sono diversi a seconda dell’età dei figli.

GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI MINORI DI 16 ANNI

LAVORO AGILE – Alternativamente all’altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  1. della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  2. dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio;
  3. della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Si decade dal diritto al compimento del 16° anno di età del figlio.

GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI MINORI DI 14 ANNI

CONGEDI – Se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile e sempre alternativamente all’altro genitore è ammessa l’astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,

– dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio,

– della quarantena del figlio.

Durante il periodo di sospensione è riconosciuta, in sostituzione della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo le disposizioni sui congedi di maternità e parentali (art. 23, D. Lgs n. 151/2001), nei limiti delle risorse messe a disposizione.

GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI DI ETÀ COMPRESA FRA I 14 E I 16 ANNI

CONGEDI – Anche per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,

– dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio,

– della quarantena del figlio.

In questo caso però senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Ad essi è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

GENITORI DI FIGLI DISABILI GRAVI

LAVORO AGILE – Si ricorda che, fino al 30 giugno 2021, e anche in assenza degli accordi individuali, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave hanno diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e purché l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 21 ter decreto Agosto).

CONGEDI – Il congedo indennizzato al 50% è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO AUTONOMI E PARASUBORDINATI GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI

Per le seguenti categorie di lavoratori è prevista la possibilità di richiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting:

– lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;

– lavoratori autonomi;

– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari.

Il bonus può essere utilizzato per le prestazioni effettuate per far fronte alle stesse situazioni per cui è ammessa la possibilità di fruire del lavoro agile e del congedo (sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; infezione da Sars Covid-19 del figlio; quarantena del figlio).

L’acquisto dei bonus è previsto nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, a favore di figli conviventi minori di anni 14. Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 12 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

INCOMPATIBILITA’

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui sopra oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo o del bonus baby sitting salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste.

CONVIVENZA

La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente (Inps Circolari 116/2020 e 132/2020).

Preme sottolineare che al momento siamo in attesa della circolare dell’Inps, la quale dovrebbe fornire istruzioni sulle modalità di domanda e fruizione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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