Gentile cliente, come lo scorso anno, il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, è tenuto a rilasciare al contribuente, entro il 31 marzo 2019, un solo modello, denominato Certificazione Unica (CU), per attestare:
– i redditi di lavoro dipendenti e assimilati,
– i redditi di lavoro autonomo (ad esempio, di lavoro autonomo, di provvigioni e “redditi diversi”).
Tale comunicazione, dovrà essere inviata telematicamente entro il 7 marzo 2019 dal sostituto d’imposta tramite intermediario abilitato ed è soggetta ad una sanzione di € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
Resta inteso, che per i clienti ai quali elaboriamo i cedolini paga, sarà nostra cura inviare la Certificazione Unica 2019 relativa ai lavoratori dipendenti, equiparati ed assimilati entro i termini di legge.
Qualora intendesse delegare al nostro Studio anche l’invio delle certificazioni relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi), La invitiamo a farci pervenire entro e non oltre il prossimo 01 Febbraio 2019:
– copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell’anno 2018 (con data di pagamento del compenso),
– copia dei modd. F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2018
– prospetto allegato alla presente quale riepilogo delle fatture.
Nulla pervenendo entro la data del 10 Febbraio 2019, o in caso di parziale documentazione, lo studio non sarà responsabile delle eventuali sanzioni.
Si prega di voler contattare il proprio commercialista per identificare il soggetto a cui verrà delegato tale adempimento.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.
Scarica circolare PDF–>circolare cu 2019
Scarica allegato Excel–>PROSPETTO PER CU_2019 NUOVA VERSIONE