È entrato in vigore il 15 agosto 2020 il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. Decreto “Agosto”).

Di seguito si fornisce un’analisi delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta contenute nel predetto decreto.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CIG – ART. 3

L’articolo 3 del Decreto “Agosto” introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Tuttavia, per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

 

La norma prevede, in particolare, che,

  • per un periodo massimo di 4 mesi,
  • i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

 

Il suddetto esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

È previsto che il datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero contributivo si applichi il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, disposto dall’art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il Decreto Legge n. 34/2020, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L’esonero contributivo totale è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

FONDO NUOVE COMPETENZE – ART. 4

L’art. 88 del DL n. 34/2020, come convertito in Legge n. 77/2020, ha disposto l’istituzione presso l’ANPAL del Fondo nuove competenze, al fine di coprire gli oneri relativi ai percorsi di formazione che, per l’anno 2020, possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, a seguito della stipulazione di intese volte ad una rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

L’articolo 4 del Decreto “Agosto”

  • precisa che le intese possono essere finalizzate anche a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
  • estende l’arco temporale di validità delle suddette disposizioni anche al 2021;

stanzia ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021 a disposizione del Fondo.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 6

L’articolo 6 del Decreto “Agosto” introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.

Tuttavia, per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

La norma prevede, in particolare, che,

  • in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020,
  • i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
    • per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e
    • nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).

 

L’esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

In base alla disposizione di legge, non è possibile beneficiare dell’esonero contributivo per le assunzioni

  • effettuate con contratto di apprendistato;
  • a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Trasformazione a tempo indeterminato

L’esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto” (ossia successive al 15 agosto 2020).

Cumulabilità

L’esonero contributivo totale è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – ART. 7

L’articolo 7 del Decreto “Agosto” stabilisce che l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

L’esonero contributivo si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato dei suddetti contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto” (ossia successive al 15 agosto 2020).

Analogamente a quanto disposto per i contratti a tempo indeterminato, anche in tal caso per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

 

CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO SENZA CAUSALI – ART. 8

Il c.d. Decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020) è intervenuto in tema di disciplina del contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs n. 81/2015 (modificato dal DL n. 87/2018 convertito nella Legge n. 96/2018), consentendo mediante l’art. 93, comma 1,

  • con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a termine in essere al 23 febbraio 2020,
  • la possibilità del loro rinnovo o proroga senza causali fino al 30 agosto 2020,
  • in ragione del riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Rispetto alla previgente disposizione la deroga all’obbligo dell’indicazione delle causali, ossia la possibilità del rinnovo/proroga in assenza di

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria,

in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, viene estesa fino al 31 dicembre 2020 (non più sino al 30 agosto 2020) per tutti i contratti a termine, senza più alcun accenno al riavvio delle attività ed ai rapporti in essere alla data del 23 febbraio 2020.

In base al dettato normativo, la possibilità del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, con delle precise limitazioni, ovvero

  • per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre il termine dell’anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo),
  • purché la sottoscrizione del contratto non sia successiva al 31 dicembre 2020.

 Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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