Circolari

Promemoria Obblighi Smart Working e Comunicazione Telematica

Pubblicato il 10 Aprile 2026

Con la presente desideriamo rammentare gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di Lavoro Agile (c.d. Smart Working), specialmente alla luce dei recenti aggiornamenti normativi (D.L. 73/2022 conv. in L. 122/2022 e le novità del 2025-2026) che hanno reso più stringenti le procedure di comunicazione.

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale scritto tra azienda e dipendente, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’accordo individuale firmato dalle parti deve essere conservato agli atti per 5 anni dalla data di sottoscrizione, ai fini ispettivi.

1. Obbligo di Comunicazione Telematica (entro 5 giorni)

Ricordiamo che il datore di lavoro privato è tenuto a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 (cinque) giorni dalla data di inizio della prestazione in modalità agile (o dalla data di proroga), i nominativi dei lavoratori e la data di inizio/fine della prestazione.

Modalità: La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo “Servizi Lavoro” disponibile sul portale del Ministero.

Lo Studio è a disposizione per effettuare la “Comunicazione Accordo di Lavoro Agile” telematica, previa restituzione dell’accordo firmato.

2. Sanzioni per inadempienza

La mancata comunicazione, o la comunicazione tardiva, espone l’azienda a sanzioni amministrative pecuniarie, che partono da 100 euro fino a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

3. Novità 2026: Informativa Sicurezza e Rischi

A partire dal 7 aprile 2026, ai sensi della Legge 34/2026, l’obbligo di informazione in materia di salute e sicurezza diventa più severo. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con cadenza annuale.

Obbligo di informazione: L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.

Sanzioni: La mancata consegna dell’informativa comporta ora l’arresto (da due a quattro mesi) oppure un’ammenda economica che può arrivare fino a 7.403,96 euro.

4. Diritti del Lavoratore e Riposo

È necessario garantire al lavoratore agile il pieno rispetto dei limiti di orario di lavoro previsti dal CCNL e dalla legge, compreso il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, con riposi giornalieri di almeno 11 ore consecutive e riposo settimanale.

A fronte di quanto sopra specificato, invitiamo a:

  • Verificare la regolarità degli accordi in essere.
  • Aggiornare le informative sulla sicurezza (dal 7 aprile 2026) con il consulente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
  • Valutare se è necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi (DVR) con il consulente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
  • Inviare tempestivamente le comunicazioni telematiche entro i 5 giorni lavorativi successivi all’inizio o variazione dell’attività.

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