Con la presente desideriamo rammentare gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di Lavoro Agile (c.d. Smart Working), specialmente alla luce dei recenti aggiornamenti normativi (D.L. 73/2022 conv. in L. 122/2022 e le novità del 2025-2026) che hanno reso più stringenti le procedure di comunicazione.
Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale scritto tra azienda e dipendente, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’accordo individuale firmato dalle parti deve essere conservato agli atti per 5 anni dalla data di sottoscrizione, ai fini ispettivi.
1. Obbligo di Comunicazione Telematica (Entro 5 giorni)
Ricordiamo che il datore di lavoro privato è tenuto a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 (cinque) giorni dalla data di inizio della prestazione in modalità agile (o dalla data di proroga), i nominativi dei lavoratori e la data di inizio/fine della prestazione.
Modalità: La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo “Servizi Lavoro” disponibile sul portale del Ministero.
Lo Studio è a disposizione per effettuare la “Comunicazione Accordo di Lavoro Agile” telematica, previa restituzione dell’accordo firmato.
2. Sanzioni per inadempienza
La mancata comunicazione, o la comunicazione tardiva, espone l’azienda a sanzioni amministrative pecuniarie, che partono da 100 euro fino a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. Novità 2026: Informativa Sicurezza e Rischi
A partire dal 7 aprile 2026, ai sensi della Legge 34/2026, l’obbligo di informazione in materia di salute e sicurezza diventa più severo. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con cadenza annuale.
Obbligo di informazione: L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.
Sanzioni: La mancata consegna dell’informativa comporta ora l’arresto (da due a quattro mesi) oppure un’ammenda economica che può arrivare fino a 7.403,96 euro.
4. Diritti del Lavoratore e Riposo
È necessario garantire al lavoratore agile il pieno rispetto dei limiti di orario di lavoro previsti dal CCNL e dalla legge, compreso il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, con riposi giornalieri di almeno 11 ore consecutive e riposo settimanale.
A fronte di quanto sopra specificato, invitiamo a:
- Verificare la regolarità degli accordi in essere.
- Aggiornare le informative sulla sicurezza (dal 7 aprile 2026) con il consulente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
- Valutare se è necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi (DVR) con il consulente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
- Inviare tempestivamente le comunicazioni telematiche entro i 5 giorni lavorativi successivi all’inizio o variazione dell’attività.
SCARICA CIRCOLARE PDF -> Promemoria Obblighi Smart Working e Comunicazione Telematica

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