Con la presente informativa si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente opera il principio di cassa c.d. “allargato” in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Pertanto, in capo al dipendente, le retribuzioni riferite al 2018 che risultano pagate entro il 12.1.2019 concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente 2018 da certificare con il prossimo mod. CU, mentre se pagate in data successiva concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’anno prossimo. Lo stesso principio di “cassa allargato” si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori e amministratori di società con cedolino paga, in corrispondenza del fatto che i loro redditi sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Per evidenti conseguenze di carattere fiscale e contabile, si invitano i datori di lavoro a effettuare il pagamento delle retribuzioni e compensi 2018 entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2019. Lo Studio eseguirà il conguaglio di fine anno considerando che le retribuzioni 2018 saranno corrisposte entro il 12 gennaio 2019.

SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON STRUMENTI TRACCIABILI

E’ opportuno ricordare che a partire dal 1° luglio 2018 è in vigore il divieto di pagare le retribuzioni in contanti e l’obbligo di utilizzare uno dei seguenti metodi di pagamento:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Nel caso di inadempienza trova applicazione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che, come detto, corrispondono ai lavoratori la retribuzione, ovvero ogni anticipo di essa, senza utilizzare una delle modalità sopra indicate.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

 

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