Con la presente circolare, lo studio vuole illustrare le disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2024 relative alle novità in materia di lavoro:

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con delle novità, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro.

L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l’esonero sia pari:

  • al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre. Nella formulazione prevista della norma, infatti, è indicato chiaramente che l’esonero è riconosciuto “senza effetti sul rateo di tredicesima“.

 ESONERO TOTALE LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIU’ FIGLI

La legge di Bilancio 2024 ha previsto la spettanza del beneficio in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

Lo stesso beneficio spetta altresì in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.

L’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero, pertanto lo studio nei prossimi giorni invierà autocertificazione da compilare per usufruire del beneficio in questione.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Si allega la presente autodichiarazione da far firmare ai dipendenti che usufruiscono di Benefit e che hanno figli a carico.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO

Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.

CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO

La Legge di Bilancio 2024 dispone, per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS realizzino la piena interoperabilità delle proprie banche dati. Tale attività di cooperazione sarà realizzata d’intesa tra le amministrazioni, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Inoltre, al fine di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell’IRPEF), viene disposto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall’INPS. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.

Infine, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS:

  • effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione;
  • realizzino interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 (comma 94, 97 e 98)

La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.

Per effetto della modifica del comma 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Di assoluto rilievo risulta essere la novità che deriva dall’aggiunta, all’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, del nuovo comma 1-bis, in forza del quale la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata

  • dai datori di lavoro non agricoli:
    • a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
    • dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;

Mentre il comma 1-ter, stabilisce che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

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