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Lavoro Minorile – Obblighi, divieti e limiti

Pubblicato il 14 Luglio 2026 · Studio De Pellegrin

Con la presente desideriamo richiamare l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro minorile, con particolare riferimento agli adempimenti obbligatori e ai limiti di legge per la sicurezza e la salute dei minori.

Età minima e obbligo scolastico

Ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 977/1967, come modificati dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, l’ammissione al lavoro dei minori è soggetta alle seguenti condizioni cumulative:

  • Età minima: il minore deve aver compiuto almeno 16 anni. I minori di età inferiore non possono essere ammessi al lavoro, salvo le deroghe espressamente previste per attività di natura culturale, artistica, sportiva o pubblicitaria (art. 4, L. 977/1967), previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.
  • Assolvimento dell’obbligo scolastico: il minore deve aver adempiuto all’obbligo di istruzione, elevato a 10 anni dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 622), corrispondente al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Pertanto, anche un sedicenne che non abbia ancora completato il biennio delle superiori non può essere ammesso al lavoro a tempo pieno. In tali casi è possibile ricorrere all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43, D.lgs. 81/2015), che concilia formazione scolastica e attività lavorativa.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina a tutela dei lavoratori minorenni si fonda sulle seguenti fonti normative principali:

  • L. 17 ottobre 1967, n. 977 – Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (art. 8: obbligo di visita medica preventiva prima dell’ammissione al lavoro);
  • D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 – Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
  • D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262 – Integrazioni e modifiche alla L. 977/1967;
  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 41: sorveglianza sanitaria; art. 28: valutazione dei rischi comprensiva della tutela dei lavoratori minori);
  • Cass. Pen., Sez. III, sentenza. n. 51907/2016 – Conferma dell’obbligo di visita medica preventiva ex art. 8 L. 977/1967 anche per le aziende prive di medico competente.

Obbligo di sorveglianza sanitaria: i due scenari

L’art. 8 della L. 977/1967, come modificato dal D.lgs. 345/1999, stabilisce che nessun minore può essere adibito al lavoro senza aver effettuato una visita medica preventiva, da eseguirsi prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

L’obbligo si articola in due scenari:

Scenario 1 – Azienda soggetta a sorveglianza sanitaria (art. 41 D.lgs. 81/2008)

Ove la valutazione dei rischi (DVR) abbia già determinato l’obbligo di sorveglianza sanitaria, il minore deve essere sottoposto a visita medica preventiva da parte del medico competente aziendale, con rilascio del giudizio di idoneità e relativa certificazione, prima di essere adibito al lavoro. Sono previste inoltre visite periodiche con la frequenza stabilita dal medico competente.

Scenario 2 – Azienda non soggetta a sorveglianza sanitaria

Qualora la valutazione dei rischi non imponga la sorveglianza sanitaria e l’azienda sia priva di medico competente, permane comunque l’obbligo di visita medica preventiva ai sensi dell’art. 8 L. 977/1967 (confermato da Cass. Pen. n. 51907/2016). La visita deve essere effettuata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e può essere espletata presso:

  • ULSS1-Dolomiti – CUP, tel. 0437 1849900 (modulistica disponibile sul sito  www.aulss1.veneto.it/certificazioni-1)
  • In alcuni casi, il certificato può essere rilasciato anche dal Medico di medicina generale (MMG) del minore.

Promemoria: divieti e limitazioni per i lavoratori minorenni

Ai sensi della L. 977/1967 (artt. 6–11), come modificata dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, sono vietati o limitati per i minori i seguenti aspetti:

A) Lavori vietati in assoluto (art. 6 e Allegato I, L. 977/1967)

  • Lavori con esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici pericolosi (es. piombo, amianto, radiazioni ionizzanti, agenti cancerogeni);
  • Lavori comportanti rischi per la salute derivanti da freddo, caldo, rumore o vibrazioni eccessivi;
  • Movimentazione manuale di carichi pesanti non adeguata all’età e allo sviluppo fisico;
  • Lavori in quota, in ambienti confinati o in atmosfere esplosive/infiammabili;
  • Utilizzo di macchine, attrezzature e impianti pericolosi non conformi all’età;
  • Lavori che comportano rischi per la moralità e la psiche del minore.

B) Divieto di somministrazione di bevande alcoliche

È fatto divieto assoluto:

  • per i lavoratori minorenni, di somministrare o servire a terzi, nell’espletamento delle proprie mansioni, bevande alcoliche, ai sensi dell’articolo188 del R.D. 635/1940; 
  • per datori di lavoro, colleghi e gestori di mense aziendali, di somministrare bevande alcoliche ai lavoratori minorenni nei luoghi di lavoro e nelle mense stesse, ai sensi dell’art. 15 della L. 977/1967, dell’art. 6 della L. 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) e dell’art 689 del Codice penale.

Il divieto riguarda in particolare:

  • La somministrazione, da parte di lavoratori minorenni, di qualsiasi bevanda alcolica (vino, birra, superalcolici) a terze parti, anche se si tratta di esercizi pubblici nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisce prestazione unica o essenziale;
  • La somministrazione diretta, da parte del datore di lavoro, dei colleghi o del gestore della mensa, ai lavoratori minorenni di qualsiasi bevanda alcolica (vino, birra, superalcolici);
  • La messa a disposizione di bevande alcoliche tramite distributori automatici accessibili ai minori;
  • La tolleranza del consumo di alcolici durante l’orario di lavoro.

Sanzione: la violazione del divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. 125/2001 e può integrare responsabilità penale del datore di lavoro in caso di danni alla salute del minore.

C) Limiti di orario e riposo (artt. 3–5 e 17, L. 977/1967, come mod.)

  • Adolescenti (16–18 anni): orario massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana;
  • Vietato il lavoro notturno (la cui definizione oraria è demandata al CCNL di categoria applicato dall’azienda);
  • Pausa obbligatoria di almeno 30 minuti consecutivi quando l’orario supera le 4,5 ore;
  • Riposo settimanale minimo di 2 giorni consecutivi (preferibilmente comprendenti la domenica);
  • Ferie annuali non inferiori a 20 giorni per minori di 18 anni.

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