Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, c.d. “Decreto Lavoro”, è intervenuto sulla disciplina del contratto di lavoro a termine.

A partire dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento) è stata disposta l’eliminazione delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine, della proroga o del rinnovo introdotte dal c.d. Decreto Dignità e la loro sostituzione con altre meno vincolanti e rispondenti alle esigenze di flessibilità proprie delle varie realtà imprenditoriali.

Il nuovo Decreto conferma il limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi, così come la possibilità di stipulare nuovi contratti a termine (o di prorogarli) senza causale per una durata non superiore a 12 mesi.

In caso di proroga oltre i 12 mesi e fino ai 24 o di rinnovo, le nuove causali applicabili sono le seguenti:

  • Esigenze sostitutive di personale assente (es. per malattia, maternità, ferie ecc.);
  • Specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
  • In assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva applicata, ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore) e riportate in maniera dettagliata e precisa nel contratto solo fino al 30 aprile 2024, dopo tale data, salvo ulteriore proroga delle disposizioni di legge, si dovrà esclusivamente fare riferimento alle casistiche previste dalla contrattazione collettiva.

Lo Studio resta a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

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