Con la presente circolare, lo Studio vuole illustrare le principali disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 e nel Collegato Lavoro 2025 relative alle novità in materia di lavoro:
- DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
- ATTIVITÀ STAGIONALI: TIPOLOGIE COMPRESE NELLA DEFINIZIONE
- LAVORO AGILE: TERMINE PER INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
- TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO DUALE
- RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA
- NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT
- FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO
- MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI
- ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
- ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIU’ FIGLI
- DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ
- “DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
- AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AL REDDITO
- DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS-INAIL
DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L’articolo 13 del Collegato Lavoro specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in relazione alla durata del contratto.
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a:
- quindici giorni, per i contratti con durata inferiore o pari a sei mesi,
- trenta giorni, per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
ATTIVITÀ STAGIONALI: NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
La norma di interpretazione autentica contenuta all’articolo 11 del Collegato Lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2015, amplia la definizione di “attività stagionali” estendendola non solo alle attività del DPR n. 1525/1963 e all’intensificazione connessa alle stagioni (estiva, invernale, etc.), ma facendovi rientrare anche le esigenze tecnico-produttive dell’attività aziendale ovvero le esigenze connesse ai cicli stagionali del settore produttivo in sé o del mercato di riferimento dell’azienda.
La norma delega la contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa (art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015) ad individuare le casistiche di tali attività stagionali all’interno dei contratti collettivi di lavoro.
Pertanto i rapporti di lavoro stagionale che rientrano nei parametri previsti dall’articolo 21 sono esclusi:
- dall’ambito di applicazione dei termini dilatori di 10 e 20 giorni per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore (cosiddetto “stop & go”);
- dal limite di durata massima dei rapporti a termine e dall’indicazione di causali che giustificano l’apposizione del termine;
- dalle limitazioni numeriche all’assunzione di lavoratori a termine.
LAVORO AGILE: TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Nell’ambito degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, viene stabilito che tale obbligo va assolto:
- entro cinque giorni dalla data dell’inizio del periodo oppure
- entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
In caso di mancata comunicazione secondo le modalità definite dal decreto del Ministero del Lavoro trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003).
TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO DUALE
L’articolo 18 del Collegato Lavoro introduce una modifica alla disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Come noto, al termine del periodo di apprendistato duale la norma prevede la possibilità di trasformare il rapporto in un contratto di apprendistato professionalizzante.
Con la riscrittura del comma 9 dell’articolo 18, la possibilità di trasformazione viene estesa anche all’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Pertanto successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, o del diploma di istruzione secondaria superiore, è ammessa la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
- apprendistato professionalizzante (resta fermo che la durata complessiva dei due periodi non può eccedere la durata massima prevista dalla contrattazione collettiva);
- apprendistato di alta formazione e ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA
L’articolo 19 del Collegato Lavoro, allo scopo di contrastare una pratica diffusa di assenze reiterate da parte del lavoratore, volte a provocarne il licenziamento da parte del datore di lavoro al fine di godere del diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta:
- oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro
- oppure per un periodo superiore a 15 giorni, in mancanza di previsione contrattuale
comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Inoltre, è stabilito che, in tali casi, non si applica la procedura stabilita dal D.Lgs. n.151/2015 in base alla quale, al di fuori di specifiche ipotesi previste dalla legge, le dimissioni sono rese esclusivamente con modalità telematiche, a pena di inefficacia.
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).
Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Si allegano alla presente:
- autodichiarazione da far firmare ai dipendenti che usufruiscono di Benefit e che hanno figli a carico;
- dichiarazione per i rimborsi di utenze, affitti e interessi su mutui.
Lo scrivente Studio, alla luce dei frequenti controlli effettuati dagli enti competenti, sconsiglia di erogare eventuali rimborsi in mancanza delle suddette dichiarazioni.
FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO
Attraverso la revisione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
- 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica.
In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni).
Analogamente a quanto accaduto nel 2020, anche in questa occasione si riscontra la mancanza di una disposizione transitoria che permetta di calcolare il valore del fringe benefit derivante da veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 ma assegnati sulla base di contratti stipulati a partire dalla predetta data.
Si auspica che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimento in merito.
MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI
La Legge di Bilancio 2025 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale (maternità facoltativa) all’80% nel limite di due mesi (successivi al primo mese di congedo parentale) da fruire, in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).
Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.
L’elevamento non si applica ai genitori per i quali il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
Per i casi in cui il congedo obbligatorio di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, viene fatto salvo l’elevamento all’80% per un solo mese (successivo al primo mese di congedo parentale).
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La Legge di Bilancio 2025 non conferma l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%), ma introduce due misure compensative in ambito fiscale a decorrere dal periodo d’imposta 2025 a favore dei medesimi lavoratori
Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo annuo
- non superiore a 20.000 euro, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente
| Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD) | RLD < 8.500 € | 8.500 € < RLD < 15.000 € | 15.000 € < RLD < 20.000 € |
| % Somma integrativa spettante | 7,10% | 5,30% | 4,80% |
- superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è previsto il riconoscimento di un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro
| Reddito complessivo annuo | 20.000 € < RC < 32.000€ | 32.000 € < RC < 40.000 € | RC > 40.000 € |
| Detrazione annua | 1.000 € | 1.000 x (40.000 -RC)* 8000 € | 0 |
Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo:
- rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati,
- non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIU’ FIGLI
La Legge di Bilancio 2025, rispetto alla legge di bilancio 2024, prevede il riconoscimento, a decorrere dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero:
- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti;
- l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, viene confermata la riduzione dell’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5% in luogo del 10%.
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):
- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro, così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
Viene confermato, , dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Analogamente a quanto previsto per il 2024, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2024 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS-INAIL
L’articolo 23 del Collegato lavoro introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti ad INPS e INAIL che non siano affidati agli agenti della riscossione.
Le ipotesi in cui è prevista tale possibilità saranno definite con apposito Decreto Interministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.
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