Si informa che entro il 31 gennaio 2026 le aziende che, nel corso dell’anno 2025, hanno utilizzato lavoratori in somministrazione sono tenute a effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali.
Cos’è il lavoro somministrato
Il lavoro somministrato è una forma di rapporto di lavoro in cui il lavoratore è assunto da un’Agenzia per il Lavoro (c.d. agenzia interinale, ad esempio Adecco, Manpower, Randstad, Gi Group, ecc.) e viene impiegato presso un’azienda utilizzatrice.
In questo caso:
- il lavoratore è dipendente dell’agenzia interinale;
- svolge la propria attività lavorativa presso l’azienda utilizzatrice;
- l’agenzia paga la retribuzione, mentre l’azienda utilizzatrice dirige e organizza il lavoro.
Aziende obbligate
Sono soggette all’obbligo tutte le aziende che nel corso del 2025 hanno utilizzato anche un solo lavoratore in somministrazione, indipendentemente dalla durata del rapporto o dall’agenzia utilizzata.
Destinatari della comunicazione
La comunicazione deve essere inviata a:
- RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), oppure
- RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale), oppure
- in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Contenuto della comunicazione
La comunicazione deve contenere esclusivamente dati numerici, riferiti all’anno 2025, e in particolare:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata dei contratti;
- il numero dei lavoratori utilizzati e la relativa qualifica.
⚠️ Non devono essere indicati i nominativi dei lavoratori, ma solo dati aggregati.
Scadenza
Il termine per l’adempimento è fissato al 31 gennaio di ogni anno.
Per i lavoratori utilizzati nel 2025, la scadenza è il 31 gennaio 2026.
Sanzioni
In caso di mancata o non corretta comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00.
Supporto dello Studio
Qualora l’Azienda non intenda provvedere autonomamente, lo Studio chiede di trasmettere entro il 20 gennaio 2026 i dati sopra indicati, al fine di procedere all’invio della comunicazione nei termini di legge.
Ulteriore obbligo informativo
Si ricorda inoltre che l’Azienda deve comunicare sempre allo Studio l’esistenza di contratti di somministrazione in essere, poiché tali rapporti devono essere annotati nel Libro Unico del Lavoro, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2008.
Nota importante
Di norma sono le Agenzie per il Lavoro a trasmettere all’Azienda utilizzatrice i dati necessari. Qualora entro le prime settimane di gennaio 2026 l’Azienda non abbia ricevuto alcuna informativa, si raccomanda di sollecitare tempestivamente l’Agenzia, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste.
SCARICA CIRCOLARE PDF -> comunicazione lavoratori somministrati (da agenzie interinali) anno 2025

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