La presente circolare ha lo scopo di fornire le regole operative per l’attivazione di rapporti di lavoro tramite Contratto di Prestazione Occasionale (PREST.O), ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, con particolare riferimento ai limiti economici aggiornati e alle condizioni di utilizzo per i datori di lavoro.

Caratteristiche generali del PREST.O

Il Contratto di Prestazione Occasionale consente all’azienda di avvalersi di prestazioni di lavoro saltuarie, occasionali e non continuative da parte di soggetti che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con l’azienda nei sei mesi precedenti.

Modalità operative

  1. Registrazione di azienda e prestatore sulla piattaforma INPS (www.inps.it).
  2. Versamento anticipato delle somme tramite modello F24 o carta di credito per copertura compenso, contributi e assicurazione.
  3. Comunicazione preventiva della prestazione almeno 60 minuti prima dell’inizio.
  4. La prestazione lavorativa caricata nel portale non può essere inferiore alle 4 ore.
  5. Pagamento tramite piattaforma INPS (non è previsto pagamento diretto al prestatore). Entro il 15 di ogni mese l’INPS provvede ad accreditare, sul conto indicato sulla piattaforma, il compenso spettante al lavoratore per le prestazioni eseguite nel mese precedente.

Limiti economici

Innanzitutto, va premesso che le prestazioni occasionali non possono in ogni caso superare le 280 ore di lavoro nell’anno civile (1 gennaio–31 dicembre).

A partire dal 1° gennaio 2023, i limiti per l’utilizzo del lavoro occasionale sono i seguenti:

Per ciascun prestatore:

  • Compenso complessivo annuo massimo da tutti gli utilizzatori: €5.000
  • Compenso massimo da parte dello stesso utilizzatore: €2.500

Per ciascun utilizzatore (azienda):

  • Compenso complessivo annuo massimo a tutti i prestatori: €10.000

Nota: I limiti sono riferiti al compenso netto, esclusi contributi INPS, premi assicurativi INAIL e costi di gestione.

Eccezioni:

  • Settore congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento (codici ateco 82.30.00 – 96.23.10 ex 96.04.20 – 93.21.00 ex 93.21.01 – 96.99.93 ex 96.09.05): limite annuo per l’azienda elevato a €15.000
  • Settore intrattenimento (discoteche, night club, ecc.): limite aziendale annuo fissato a €5.000
  • Per specifiche categorie di lavoratori (pensionati, studenti under 25, disoccupati, percettori NASpI o RDC), i compensi valgono al 75% del totale ai fini del calcolo del limite aziendale.

 

Costo del lavoro per prestazione occasionale

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito con almeno € 9,00 netti per ora lavorata (lordo € 12,41), con un minino di € 36,00 netto per ogni giornata di lavoro (lordo € 49,64).

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto per i lavoratori dipendenti.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposte, non incidono sul suo stato di disoccupato.

 

Ambiti non ammessi

Non è possibile utilizzare il PREST.O:

  • se l’azienda ha più di 10 dipendenti a tempo indeterminato (salvo specifiche deroghe di settore),
  • per prestazioni svolte da soggetti che hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o collaborazioni coordinate e continuative nei 6 mesi precedenti presso la stessa azienda che intende impiegarli tramite Prest.O,
  • è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Tale divieto è esplicitamente previsto dall’articolo 54-bis, comma 14, del Decreto Legge n. 50/2017,
  • per le imprese agricole.

 

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

Gli utilizzatori delle Prest.O sono tenuti a:

  • Garantire la formazione adeguata e l’informazione sui rischi specifici dell’attività.
  • Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti.
  • Garantire il rispetto delle norme previste dal Lgs. 81/2008, anche per le prestazioni occasionali.
  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 5/2017, puntualizza che il committente con qualifica di imprenditore o professionista è soggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 con riferimento alle persone impiegate mediante contratto di prestazione occasionale, al pari di chi assume lavoratori subordinati.

L’utilizzo improprio dello strumento comporta rischi sanzionatori e trasformazione del rapporto in contratto subordinato, con effetti retroattivi.

 

Assistenza

Per ogni dubbio o necessità di supporto operativo, si invita a fare riferimento alla Segreteria.

 

 

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